Art. 6.
(Finalità del Fondo).

      1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione per le patologie acute e croniche dei soggetti non autosufficienti, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

          a) favorire l'accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, nonché all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

 

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          b) erogare titoli per l'acquisto di prestazioni sociali e sanitarie, parzialmente o totalmente escluse dai livelli essenziali di assistenza, secondo specifiche indicazioni cliniche e modalità;

          c) erogare risorse aggiuntive necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o di un centro diurno integrato;

          d) sviluppare iniziative di solidarietà, anche con l'intervento delle organizzazioni di volontariato legalmente riconosciute, alle famiglie nel cui nucleo sono presenti soggetti anziani non autosufficienti, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell'ambito familiare;

          e) favorire la fornitura di ausili e di presìdi sanitari, nonché l'adozione di interventi volti a rendere compatibile l'ambiente abitativo con la disabilità dell'anziano;

          f) sostenere il reddito delle famiglie in grado di risolvere in modo autonomo i bisogni delle persone non autosufficienti, come definiti nei livelli essenziali delle prestazioni sociali, integrandone il reddito con l'equivalenza delle prestazioni riconosciute necessarie alla singola persona non autosufficiente;

          g) finanziare la ricerca sulla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie che sono causa di non autosufficienza.